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 Vincenzo Monea    18 dicembre 2021

Il Consiglio di Stato ha affermato che “il titolo sul sostegno conseguito in Romania è riconosciuto a tutti gli effetti anche per insegnare in Italia”. È quanto emerge dalla sentenza emessa dalla Sezione Sesta del CdS il 5 novembre 2021, in merito al ricorso n. 6691 del 2021. Si tratta di una sentenza fondamentale perché supera i “blocchi” che erano stati avanzati in primo grado dai legali del Ministero dell’Istruzione, completando un articolato iter giuridico/amministrativo che sta ormai consolidando la valenza dei titoli di specializzazione conseguiti nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea, in questo caso in Romania, concorrendo alla effettiva realizzazione del mercato comune europeo.

Il consolidamento giurisprudenziale rispetto alla questione delle abilitazioni all’estero ha ormai posto l’accento sul fatto che il riconoscimento dei titoli acquisiti in un Paese membro dell’UE non deve essere basato su una logica interpretativa, bensì su fondamenti giurisprudenziali ormai pienamente strutturati.

Il Consiglio di Stato ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007), ha, quindi, pienamente riconosciuto il titolo di specializzazione conseguito in Romania, in quanto pienamente valido in tutto il territorio dell’UE, in base a una giurisprudenza che risulta ormai lapalissianamente consolidata.

Per di più, in base alle sentenze n. 5316/2020 del 20/05/2020 e n. 7616/2020 del 02/07/2020, nei procedimenti finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della specializzazione del titolo di sostegno, conseguita in uno Stato membro dell’Unione Europea (nel caso di specie, in Romania), si è sancito che non è rilevante l’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi membri nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno, bensì assume rilievo la valutazione delle competenze complessivamente conseguite nel percorso di studi sostenuto.

Questo è il punto dirimente. A fare la differenza, sotto il profilo della possibilità di ottenere il riconoscimento del titolo, non è dunque il Paese dove è stato ottenuto (qualora Paese membro dell’UE), bensì la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione impartita, nello specifico: “la p.a è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Il riconoscimento del percorso di studi conseguito all’estero e, dunque, del titolo di studio, deve essere riconosciuto in modo automatico, indipendentemente dal fatto che la modalità organizzativa della Pubblica Amministrazione in Romania sia diversa da quella in Italia.

Per maggiori informazioni sulle procedure necessarie per conseguire l’abilitazione sulla propria classe di concorso e/o specializzazione sul sostegno all’estero puoi telefonare al numero: 3202128711, richiedere una consulenza legale gratuita (online e/o in presenza) compilando l’apposito form sottostante, oppure inviare una email al seguente indirizzo: info@vincenzomonea.it.

Grazie.

Vincenzo Monea

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